Studio Diaferia

Consulenza Fiscale Societaria Amministrativa e del Lavoro
Consulenza Fiscale Societaria Amministrativa e del Lavoro
- LO STUDIO -

dal 1997 elevata competenza professionale

Lo Studio Diaferia nasce nel 1997 dall’attività professionale del Dott. Roberto Diaferia, consulente tecnico del Tribunale di Milano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori Legali.

Dal 1998 lo Studio è partner fondatore dello Studio Associato Legale Tributario e del Lavoro, un’associazione professionale con sede a Milano e Varese di cui fanno parte legali, consulenti del lavoro e commercialisti.

L’attività professionale è supportata da una rete di società collegate in grado di fornire servizi di contabilità, anche per aziende di dimensioni medio-grandi, amministrazione del personale, sicurezza del lavoro, privacy e controllo di gestione.

L’elevata competenza professionale del titolare e del personale costituisce un elemento particolarmente apprezzato dalla clientela dello studio che trova sempre una veloce e precisa risposta sia alle problematiche di carattere strategico, sia ai più piccoli problemi giornalieri la cui risoluzione tardiva spesso ostacola il fluire delle attività ordinarie di un’azienda.

Lo Studio Diaferia è in grado di affiancare il cliente sin dalla fase di messa a punto del progetto imprenditoriale, fornendo supporto per la scelta della forma giuridica in cui esso verrà sviluppato, il regime fiscale, la struttura organizzativa e la pianificazione aziendale.

supporto a 360° all’imprenditore

al vostro fianco, sempre

La capacità dello Studio di fornire assistenza sia nel campo amministrativo e fiscale, che in materia di lavoro, cui si aggiunge la possibilità di confrontarsi con estrema facilità con avvocati e ingegneri su tematiche interdisciplinari, consente un supporto a 360° all’imprenditore che si trova così ad avere un unico interlocutore in grado di assisterlo nella fasce nascente di un progetto.

- SERVIZI -

Aree di attività

1

Riorganizzazioni Aziendali

2

Affiancamento Per Imprenditori

3

Assistenza Professionale Sviluppo Strategico

4

Consulenza Del Personale Per Aziende

- RASSEGNE -

Aggiornamenti e Fiscalità

Rottamazione e scadenze, la maggioranza negozia Domani la fiducia sul decreto

13 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 30

Nella maggioranza si lavora per trovare le mediazioni sulle tante proposte di modifica del decreto fiscale. Sul testo il Governo porrà il voto di fiducia. Poi dal Senato passerà alla Camera. La conversione in legge deve arrivare entro il 26 maggio. Il provvedimento contiene la proroga al 1°luglio prossimo della tassa di 2 euro sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue; l’eliminazione del vincolo che limita l’iperammortamento per le imprese ai soli beni prodotti in Europa; il ripristino del regime fiscale sui dividendi sulle piccole partecipate che aveva subìto una stretta con la manovra. Ritirato l’emendamento di Fratelli d’Italia che prevedeva un’imposta sostitutiva agevolata sui redditi, pari al 4%, per i pensionati italiani che si sono trasferiti all’estero e che hanno deciso di tornare in Italia. 

Fisco: Irpef e assegno unico vincono la corsa sull’inflazione

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 4

Negli ultimi anni le misure fiscali contro l’inflazione hanno protetto i redditi degli italiani, soprattutto quelli più bassi. Secondo l’Istat, tra il 2021 e il 2026 l’assegno unico e le riforme Irpef dei governi Draghi e Meloni hanno compensato gli effetti dell’aumento dei prezzi meglio di una semplice indicizzazione fiscale. L’assegno unico ha inciso soprattutto sui redditi bassi, mentre il taglio dell’Irpef e del cuneo fiscale ha favorito lavoratori e redditi medio-bassi. Senza queste riforme, chi guadagna fino a 20 mila euro avrebbe perso il 3,8% del potere d’acquisto; invece ha registrato un aumento dell’1,7%. Anche le fasce tra 20 mila e 60 mila euro hanno evitato perdite significative, mentre sopra i 60 mila euro resta un lievo calo. La sfida futura sarà mantenere queste tutele con il ritorno dell’inflazione, nonostante gli alti costi di nuove riduzioni fiscali. 

Anche nella nuova rottamazione mini tolleranza per pagare le rate

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 4

Oggi, in commissione Finanze al Senato, si votano le modifiche al decreto fiscale sul concordato preventivo biennale per le partite Iva, con novità su scadenze e soglie. Resta aperto il tema della rottamazione 5, con possibili estensioni ai debiti degli enti locali e una tolleranza di 5 giorni nei pagamenti delle rate. Si cerca, inoltre, una soluzione alla stretta sui pagamento della PA ai professionisti con debiti fiscali, ipotizzando una soglia minima di 5 mila euro. Atteso anche il voto sulle nuove regole contro il telemarketing aggressivo, estese al settore delle telecomunicazioni. Le norme limiteranno le chiamate commerciali, salvo consenso esplicito del consumatore. Critiche arrivano dal settore del noleggio auto, che teme più contenziosi sulle nuove regole dell’imposta provinciale di trascrizione. 

Civis diventa canale unico per l’assistenza

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Anna Mulassano - Pag. 31

È arrivata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione di Civis che consente di dialogare con il Fisco senza la necessità di utilizzare la Pec o di recarsi di persona allo sportello. Sarà possibile allegare fino a 10 documenti per supportare meglio l’istanza. Nella prima istanza gli allegati si potranno trasmettere solo tramite la funzione ‘Consegna documenti e istanze’, mentre per la seconda si potranno inserire direttamente. Quando alla richiesta di assistenza vengono allegati file, l’Agenzia effettua controlli di sicurezza per verificare che non contengano virus o elementi attivi, come macro o campi variabili. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Al Fisco si fa appello via web’ – pag. 26)

Concordato preventivo, nuovo biennio con dati 2025

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 32

Attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto sul concordato preventivo biennale 2026-2027. Il testo ricalca la struttura e i contenuti previsti per gli anni passati. Nessuna novità interesserà coloro che escono dal primo biennio di concordato ed aderiscono al nuovo. Anche per questa tornata l’obiettivo resta quello di garantire che, al termine del biennio oggetto di concordato, i contribuenti che hanno aderito a tale istituto raggiungano, in modo graduale, un livello corrispondente a quello di piena affidabilità rispetto all’applicazione degli ISA. La nota metodologica descrive i passaggi in esito ai quali viene formulata la proposta di concordato 2026-2027 sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini dell’Irap, per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli Isa. 

Nel 730 precompilato attenzione ai bonus casa per i lavori in condominio

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 32

Il 730 precompilato taglia i bonus casa legati alle ristrutturazioni condominiali al 36%. Anche per coloro che abbiano i requisiti per ottenere il 50%: ovvero, proprietà e residenza all’interno dell’immobile. Non accadrà sempre, perché in qualche caso faranno fede le comunicazioni degli amministratori, ma molto spesso. Per questo motivo, occorrerà prestare attenzione ai contenuti della precompilata che, a partire da domani, potrà essere accettata, modificata e inviata all’Agenzia delle Entrate. A illustrare gli impatti che le novità per i bonus casa in vigore dal 2025 hanno sui dati condominiali è una Faq dell’Agenzia delle Entrate. Per le detrazioni legate ai bonus casa la regola base è che la proprietà privata gode del bonus al 50%, gli altri immobili del 36%. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Precompilata, modifiche al via Rimborsi sprint per invii al 22/6’ – pag. 26)

Cartella non annullabile integralmente se manca il fondato pericolo

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 33

La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 13768 depositata ieri, ha precisato che in caso di ruolo straordinario formato senza la motivazione del fondato pericolo della riscossione, il giudice tributario non deve annullare l’intera cartella ma deve limitarla alla quota parte eseguibile secondo le regole ordinarie. Nel caso analizzato il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento contenente un’iscrizione a ruolo straordinaria. È bene ricordare che il ruolo straordinario viene emesso quando vi è fondato pericolo per la riscossione e reca l’addebito dell’intera pretesa tributaria, sanzioni incluse, anche in presenza di un ricorso. Secondo la Corte, quando il fisco procede a formare il ruolo straordinario, deve spiegare al contribuente le ragioni per le quali si ritengono sussistenti i presupposti di legge. 

Alle Sezioni unite la modalità di accertamento del giudicato esterno

13 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 34

Spetterà alle Sezioni unite chiarire le corrette modalità di accertamento e prova del giudicato esterno. A rimettere gli atti al Primo presidente della Corte per l’eventuale assegnazione all’alto consesso è stata la sezione tributaria con l’ordinanza n. 13651/2026. I giudici delle Sezioni unite dovranno decidere se la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria costituisca l’unica e indispensabile modalità probatoria, o se la definitività di una pronuncia possa essere dimostrata attraverso altre modalità. Secondo l’orientamento maggioritario la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova. Un diverso indirizzo sostiene invece che la parte che eccepisce il giudicato debba limitarsi alla semplice produzione della sentenza. 

Concordato preventivo mirato

13 Maggio 2026 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 24

Con il decreto del Mef datato 11 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito la metodologia che regolerà le proposte di accordo preventivo per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Interessati sono i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per il biennio 2026-2027 il Mef ha introdotto una novità importante: le proiezioni di crescita saranno basate sul Pil nominale, non reale, per riflettere meglio inflazione e contesto economico. Le stime indicano una crescita del 2,7% nel 2026 e del 2,5% nel 2027, valori usati per aggiornare redditi e basi imponibili. Introdotta una clausola straordinaria legata alla crisi in Medio Oriente, che può interrompere il concordato se l’inflazione supera il 5%. La proposta fiscale si basa sui dati dichiarati nel 2025 e sugli ISA. Per chi non raggiunge il punteggio massimo di 10, il sistema calcola redditi minimi coerenti con il settore di appartenenza. 

Cedu, nodo prove irregolari

13 Maggio 2026 | Italia Oggi - Rosa Biancolli - Pag. 27

La sentenza Italgomme della Cedu continua a influenzare le cause fiscali in Cassazione, spingendo la Suprema corte a coinvolgere le Sezioni Unite. Il caso riguarda un accertamento del 2015 basato su un accesso della Guardia di Finanza ritenuto potenzialmente illegittimo perché autorizzato da un soggetto privo di potere. Secondo la società ricorrente, ciò renderebbe nulli gli atti raccolti, in contrasto con i principi Cedu su garanzie procedurali e tutela giurisdizionale. La Cassazione evidenzia il forte impatto della questione sui contenziosi precedenti alla riforma del 2024 dello Statuto del contribuente. Le Sezioni Unite dovranno chiarire se esista  un principio generale di inutilizzabilità delle prove ottenute tramite verifiche fiscali irregolari. Il tema è reso più complesso dalla recente pronuncia della Consulta che ha distinto tra utilizzo delle prove nel processo penale e in quello tributario. 

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

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